Cause di decadenza e sanzioni per il reddito di cittadinanza
Articolo 7 del Decreto Reddito di Cittadinanza
Di seguito tutte le multe e i casi in cui il reddito di cittadinanza (RdC) cessa di essere erogato anche se ne avete diritto:1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere il beneficio, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente il RdC è punito con la reclusione da due a sei anni. Alla condanna in via definitiva consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
2. L’omessa comunicazione di variazione del reddito, anche qualora derivante dallo svolgimento di attività lavorativa irregolare, al fine di evitare la revoca del beneficio è punita con le medesime sanzioni di cui al comma 1.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la decadenza dal RdC è disposta quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza. L’accertamento della non corrispondenza al vero determina la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca del beneficio.
4. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 11, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’art. 9, comma 3, lettera e) del presente decreto; c) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 14, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; d) rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5); e) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore; f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 11.
5. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
6. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 10, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; b) la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione; c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
7. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale; d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
9. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo del Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
10. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, se non previsto diversamente. Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sei mesi.
11. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all’art. 10, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all’articolo 6, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
12. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
13. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’INL, preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
14. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC.
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